Il Consorzio per la ricerca applicata e la sperimentazione nel settore della produzione della carne in Sicilia, denominato "Consorzio di Ricerca Filiera Carni" con sede in Messina presso il Polo Universitario dell'Annunziata - Dipartimento di Morfologia Biochimica, Fisiologia e Produzioni Animali ed ivi legalmente costituito, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 5 agosto 1982, n. 88 è regolato dal presente statuto. Potranno essere istituite, con delibera del Comitato dei Consorziati, filiali, rappresentanze ed agenzie.
Il Consorzio ha durata di anni cinque (5), che potrà essere prorogata, di quinquennio in quinquennio, dal Comitato dei consorziati.
L'attività del Consorzio è finalizzata all'espletamento, senza fini di lucro, di ricerca applicata nel settore della filiera carne della Sicilia, al fine di valorizzare gli aspetti produttivi, qualitativi ed economici legati alle produzioni animali con particolare riguardo alla carne e nell'ottica di attivare processi di filiera e sistemi di divulgazione dei risultati mediante la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei tecnici del settore operanti in Sicilia.
Il Consorzio può certificare la qualità delle produzioni in relazione alla normativa di riferimento.
Priorità di intervento è accordata alla produzione dei carne delle popolazioni animali autoctone del territorio siciliano . non perseguendo ill Consorzio scopo di lucro, è vietata qualsiasi distribuzione di utili.
Il Consorzio potrà avvalersi, per le finalità di cui sopra, delle basi territoriali della Regione e degli Enti ed Associazioni riconosciuti dalla regione operanti nel settore specifico.
Sono soci fondatori del Consorzio:
a) La Regione Siciliana - Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste;
b) L'Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Morfologia, Biochimica, Fisiologia e Produzioni Animali - sezione di zootecnica e nutrizione animale;
c) La Provincia Regionale di Catania;
d) Il Consorzio della carne di Enna e dei Nebrodi;
e) La Società Cooperativa a responsabilità limitata "San Giorgio" di Gangi.
Al Consorzio possono partecipare, oltre ai soci costitutari, gli enti locali, le Università, gli enti nazionali e regionali di ricerca nel settore della produzione animale e della economia agraria, le camere di commercio, industria ed artigianato, organismi professionali, l'associazione regionale allevatori Sicilia, associazioni produttori, organizzazioni cooperative ed enti privati che statutariamente abbiano interesse economico e scientifico per le finalità perseguite dal Consorzio di ricerca.
Tali Enti ed Associazioni possono essere ammessi a far parte del Consorzio dal Comitato dei Consorziati con apposita deliberazione che accerti il possesso dei requisiti che ne giustificano l'ammissione.
Il socio aderente cessa di fare parte del Consorzio:
a) per recesso, salvo il rispetto degli obblighi statutari;
b) per espulsione per essere venuto meno ai propri doveri verso il Consorzio di ricerca.
Art. 6 QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ogni socio deve versare:
a) una quota annuale di partecipazione al fondo di funzionamento, determinata dal Comitato dei Consorziati;
b) eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative ed attività deliberate dal Comitato dei Consorziati;
A norma dell'art. 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, le Università possono aderire anche in fase costitutiva al Consorzio senza versare le quote di partecipazione e gli eventuali contributi straordinari previsti dal precedente comma.
Gli organi del Consorzio sono:
a) Il Comitato dei Consorziati;
b) Il Presidente;
c) Il Collegio dei Revisori;
d) Il Comitato Tecnico - Scientifico.
Gli organi del Consorzio durano in carica quattro anni.
Art. 8 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI CONSORZIATI
Il Comitato dei Consorziati è composto da:
- tre rappresentanti dell'Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste della Regione Siciliana;
- due rappresentanti dell'Università degli Studi di Messina, per il settore che specificamente riguarda le produzioni animali e la qualità della carne;
- un rappresentante della provincia Regionale di Catania;
- un rappresentante per la Società Cooperativa a responsabilità limitata "S. Giorgio".
Tutti coloro che aderiscono al Consorzio successivamente, avranno un loro rappresentante nel Comitato.
I rappresentanti verranno scelti dagli Enti tra persone che abbiano specifiche competenze nel settore della carne per quanto riguarda gli aspetti produttivi, economici e qualitativi.
Gli Enti e le Associazioni ammessi a far parte del Consorzio possono richiedere l'indicazione di terne di esperti tra i quali scegliere per designare il proprio rappresentante.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Ogni componente del Comitato dispone di un voto. Nelle deliberazioni in ogni caso di parità di voti prevale il voto di chi la presiede.
I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli decaduti scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.
Partecipano con funzione consultiva alle sedute del Comitato dei Consorziati i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
Il Presidente può, altresì, invitare a partecipare con voto consultivo alle sedute persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Comitato dei Consorziati è convocato e presieduto dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente.
Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi, ed in via straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano richiesta scritta tre dei suoi componenti.
Altre forme relative al funzionamento del Comitato dei Consorziati potranno essere determinate con regolamenti interni.
Art. 9 COMPITI DEL COMITATO DEI CONSORZIATI
Il Comitato dei Consorziati è investito dei più ampi poteri per conseguire le finalità del Consorzio ed in particolare:
- deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici del Consorzio e del relativo personale;
- predisporre ed approvare i regolamenti di gestione e funzionamento;
- amministrare il patrimonio del Consorzio;
- predisporre ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie e di responsabilità nei confronti del Presidente, del Vicepresidente, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comitato Scientifico;
- esercitare ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito ad altri organi;
- approvare le linee programmatiche di attività ed i programmi annuali di ricerca e di sperimentazione proposti dal Comitato tecnico-scientifico;
- nominare il Comitato tecnico-scientifico.
Il Comitato dei Consorziati può delegare al Presidente proprie attribuzioni.
Degli atti relativi alle attribuzioni delegate il Presidente dovrà informare il Comitato dei Consorziati nella prima seduta successiva alla loro adozione.
Art. 10 IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
Il Presidente ha la legale rappresentanza del consorzio.
Il presidente può assumere in via eccezionale ed in casi di assoluta urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato dei Consorziati necessari per garantire il funzionamento del Consorzio con l'obbligo di far ratificare gli stessi nella prima riunione successiva e comunque entro il sessantesimo giorno dalla loro adozione.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede il Comitato dei Consorziati, provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni.
Il Presidente coordina l'attività scientifica svolta dal Consorzio e redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.
Per lo svolgimento dei suoi compiti può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni.
Il Presidente del Consorzio è nominato dal Comitato dei Consorziati ed è scelto, anche all'esterno dei Comitato, tra coloro che abbiano svolto rilevante attività scientifica nell'ambito della filiera carne e che abbia comprovata esperienza nell'ambito della ricerca concernente il settore ed il suo sviluppo, in modo tale da garantire, in armonia con le finalità del Consorzio, continuità e coerenza scientifica.
Il Vicepresidente è nominato dal Comitato dei Consorziati ed è scelto, anche all'esterno del Comitato tra le persone che abbiano svolto rilevante attività scientifica nell'ambito della filiera carne.
Art. 11 IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi e uno supplente sono nominati dalla Regione Siciliana - Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste.
I membri del Collegio devono essere scelti tra persone di particolare competenza amministrativa e contabile, iscritti all'albo di cui al D. l. vo 27 gennaio 1992, n. 88.
I membri supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.
Il Presidente del Collegio, un membro effettivo, è nominato dalla Regione Siciliana - Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste; in caso di sua assenza la presidenza del collegio è assunta dal più anziano.
I Revisori dei Conti devono essere invitati alle riunioni del Comitato dei Consorziati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga necessario o su richiesta di un revisore.
Art. 12 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge i seguenti compiti;in particolare:
- controlla l'amministrazione del Consorzio attraverso le funzioni previste dalle vigenti normative;
- vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti da parte del Comitato dei Consorziati, della Consulta tecnico - scientifica, del Presidente, sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili e libri consortili;
- redige annualmente la relazione di competenza sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.
Art. 13 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Al fine del perseguimento delle finalità del Consorzio il Comitato dei Consorziati nomina un Comitato Tecnico - Scientifico, presieduta dal Presidente, composta da quattro-sei membri.
I membri del Comitato vengono scelti sulla base di terne segnalate dalle Università, Istituzioni, Enti, Ordini professionali , ecc., tra persone particolarmente esperte nel campo della ricerca e sperimentazione delle produzioni animali, con particolare riferimento alle aree scientifico - disciplinari: zootecnia, alimentazione animale tecnologie di allevamento, ispezione degli alimenti, economia, agronomia.
Il Comitato Tecnico - Scientifico propone al Comitato dei Consorziati i programmi di ricerca e di sperimentazione, ed espleta funzione consultiva per questioni concernenti la ricerca applicata e la sperimentazione e per ogni altra questione di carattere tecnico - scientifico.
I componenti il comitato possono essere invitati alle riunioni del comitato dei Consorziati.
I componenti del Comitato si riuniscono almeno ogni sei mesi o quando lo richiedano almeno tre componenti, il Presidente del Consorzio o il Comitato dei Consorziati.
L'attività del Comitato Tecnico - Scientifico viene coordinata dal Presidente del Consorzio.
Art. 14 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
Il patrimonio del Consorzio è costituito:
a) dal fondo di dotazione;
b) da eventuali rendite patrimoniali;
c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi natura che, per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà del Consorzio;
d) dai contributi o proventi per incarichi di ricerca e di divulgazione dei relativi risultati, da parte di enti pubblici o dell'Unione Europea;
e) dai diritti derivanti da servizi prestati a privati;
f) da altri eventuali proventi.
Al Consorzio possono essere concessi in affidamento beni immobili e mobili da parte degli enti od organismi consorziati.
L'Università degli Studi di Messina non è obbligata a versamenti.
Art. 15 FONDO DI DOTAZIONE E FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA'
Il fondo di dotazione è costituito dalle quote di partecipazione - sociali, ordinarie e straordinarie - dei consorziati.
I partecipanti al Consorzio deliberano la modifica della consistenza del fondo di dotazione, sia quando sia reputato necessario per l'esercizio dell'attività, sia quando vengono ammessi al Consorzio nuovi soci i quali dovranno sottoscrivere quote del fondo.
Qualora qualcuno dei partecipanti non accetti di sottoscrivere l'eventuale quota di aumento spettantegli, tale quota, su deliberazione del Comitato dei Consorziati, potrà essere assunta da altri partecipanti.
Il versamento delle nuove quote dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato dei Consorziati.
Annualmente, il Consorzio attua i programmi di ricerca e di sperimentazione e la divulgazione dei relativi risultati, ivi compresi i connessi investimenti in impianti ed attrezzature, sulla base dei finanziamenti concessi dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste ed in adempimento dei programmi operativi attuati dalla Regione con il cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione Europea, nonché del C.N.R., del Ministero per le politiche agricole e dell'Unione Europea.
Il Consorzio potrà, altresì, accedere direttamente a specifici programmi finanziati dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea.
L'Università si impegna ad assicurare al Consorzio la disponibilità di tutte le attrezzature di proprietà.
La gestione finanziaria del Consorzio si svolge in base ad un programma triennale ed a bilanci preventivi e consuntivi annuali.
Il Consorzio dovrà informare la sua attività a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità ed avrà l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per il conseguimento delle sue finalità il Consorzio può avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione di altri Istituti e Centri di ricerca nazionali ed internazionali, di Enti, Associazioni, e figure professionali di vario ordine.
Il Consorzio può stipulare convenzioni di collaborazione con docenti e ricercatori italiani e stranieri.
Il Consorzio può avvalersi di personale collaboratore esterno e istaurare con esso contratti d'opera individuali.